DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e

Numero 38 Anno 2020 GU 27.05.2020 Codice 20G00056

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:31:59

Art. 1

#

Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilita' di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunita' nei casi di emergenza, nonche' di garantire una gestione piu' efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare.


Art. 4

#

Comma 1

Conteggio del numero delle persone a bordo

Comma 2

Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in uscita da porti nazionali e' effettuato prima della partenza.


Prima della partenza, il numero delle persone a bordo e' comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi previsti dall'Amministrazione con il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, e' comunicato all'autorita' designata per mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo.


Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il numero delle persone a bordo non superi la capacita' massima prevista dalla certificazione di sicurezza dell'unita'.


Art. 5

#

Comma 1

Informazioni sulle persone a bordo

Comma 2

Le informazioni di cui al comma 1 sono raccolte prima della partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.


Art. 6

#

Comma 1

Obblighi per le societa'


La societa' che gestisce una nave da passeggeri battente bandiera italiana, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede affinche' siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.


La societa' che gestisce una nave passeggeri battente bandiera di un Paese terzo, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto nazionale, provvede affinche' siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.


Ogni societa' che gestisce una nave da passeggeri designa, se ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5, un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora si avvalga dei soggetti di cui al comma 4, di dichiarare le informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica nazionale o all'autorita' designata mediante il sistema di identificazione automatica.


Per l'inserimento delle informazioni di cui al comma 3 nell'interfaccia unica nazionale o nel sistema di identificazione automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri puo' avvalersi, rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave.


La societa' provvede affinche' le informazioni riguardanti i passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente registrate e trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa.


Art. 7

#

Comma 1

Deroghe ed esenzioni

Comma 2

L'Amministrazione puo' ridurre il limite delle venti miglia di cui all'articolo 5, comma 1, per le navi da passeggeri in uscita dai propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro Stato membro, la determinazione di ridurre il citato limite viene presa congiuntamente con tale Stato.


L'Amministrazione puo' esentare una nave da passeggeri, che non sia un'unita' veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale se tale nave, partendo da un porto nazionale, effettua un servizio di linea di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel tratto di mare D di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in tale tratto di mare e' assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso.


L'Amministrazione puo' esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e navigano esclusivamente nel tratto di mare D di cui di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in cui e' assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso.


L'Amministrazione comunica senza indugio alla Commissione europea la decisione di concedere le esenzioni di cui al comma 3 mediante l'utilizzo della banca dati creata e gestita dalla Commissione stessa, secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998.


Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita' annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri e' inferiore al 10%, e il viaggio non supera trenta miglia dal punto di partenza, oppure il servizio e' inteso essenzialmente a fornire collegamenti regolari a comunita' isolate per rispondere a loro esigenze abituali, l'Amministrazione, se del caso di concerto con altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri, puo' chiedere alla Commissione, mediante la banca dati di cui al comma 4, che le societa' deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni di cui all'articolo 5, per motivi di comprovata inattuabilita'. La deroga di cui al presente comma e' inoltre subordinata all'esistenza, nei tratti di mare dove operano tali navi, di sistemi costieri di ausilio alla navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonche' di strutture di ricerca e soccorso adeguate e in numero sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del presente comma non debbono falsare la concorrenza.


Nel caso di rilascio di esenzioni o deroghe, ai sensi delle pertinenti regole della SOLAS 1974, alle navi nazionali che effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali, l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di esenzioni e deroghe inerenti le informazioni sui passeggeri stabilite dal presente decreto.


Art. 8

#

Comma 1

Registrazione dei dati e loro trattazione

Comma 2

La societa' si dota di una procedura di registrazione dei dati che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e che evita la presenza di piu' raccolte di dati sulla stessa rotta.


L'Autorita' designata, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del presente decreto.


Art. 10

#

Comma 1

Controlli dell'autorita' marittima


I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto e l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono eseguiti dall'autorita' marittima, al fine di garantire la veridicita' e la coerenza delle informazioni richieste.


L'autorita' marittima effettua controlli, anche a campione e non programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le societa' ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi informatici.


Art. 11

#

Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le modalita' ivi previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti ovvero comunica i dati in maniera errata o incompleta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.


Il comandante della nave che non osserva le disposizioni sul numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 1224 del codice della navigazione.


La societa' che non dispone di una procedura di registrazione dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un addetto alla registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.


In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12, il funzionario o l'agente di cui al comma 6 che ha accertato la violazione invia informativa all'autorita' di controllo di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.


All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.


Art. 12

#

Comma 1

Trattamento dei dati personali

Comma 2

I dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono conservati dalla societa' solo per il tempo necessario per le finalita' di cui al presente decreto e, in ogni caso, solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione e' completato in sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica nazionale, anche ai fini di cui al comma 4.


Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i dati personali raccolti in ottemperanza alle precedenti disposizioni sono trattati e usati per le finalita' del presente decreto e le informazioni che non sono piu' necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente e senza ritardi.


I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresi', utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). A tal fine, i dati sono trasferiti al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, mediante modalita' tecniche concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ((I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalita' previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo.))


Art. 14

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 15

#

Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il 20 dicembre 2023, le modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle societa'.


Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le societa' comunicano le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 all'addetto alla registrazione dei passeggeri della societa' o al sistema a terra della societa' avente la stessa funzione.


A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999.