DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 97/1992 - Attuazione della direttiva n. 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Attuazione della direttiva n. 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Numero 97 Anno 1992 GU 15.02.1992 Codice 092G0137

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;97

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A partire dal 1› gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonche' negli impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Chiunque utilizza in impianti di combustione gasolio con contenuto in zolfo non conforme a quanto previsto nell'art. 1 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.