A partire dal 1 gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonche' negli impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le ulteriori modificazioni del tenore di zolfo nel gasolio, anche in attuazione di successive direttive, saranno adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 3
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Chiunque utilizza in impianti di combustione gasolio con contenuto in zolfo non conforme a quanto previsto nell'art. 1 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.