Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44))
(2)
((3))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 febbraio 1999, n. 44 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 14/09/1999.
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (3)
- La L. 23 febbraio 1999, n. 44, come modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 02/03/2000.
- Il regolamento di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) della L. 23 febbraio 1999, n. 44 รจ stato emanato con D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455, pubblicato in G.U. 03/12/1999, n. 284.