DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Numero 73 Anno 1992 GU 13.02.1992 Codice 092G0100

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;73

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

E' vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.


Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente.


Art. 2

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Comma 1

V i g i l a n z a

Comma 2

I controlli sull'applicazione del presente decreto vengono effettuati secondo le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione.


Art. 3

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Comma 1

I n f o r m a z i o n e

Comma 2

1. Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato prodotti oggetto del presente decreto le autorita' competenti di cui all'art. 2 ne informano il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornendo una descrizione del prodotto ed indicando il motivo della decisione adottata o proposta.
Il Ministero della sanita', previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce le suddette informazioni alla Commissione CEE.


Art. 4

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Comma 1

Decorrenza degli effetti

Comma 2

Le prescrizioni contenute nell'art. 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

S a n z i o n i

Comma 2

Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari cosi' da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la pena dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.