Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compresi anche gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, compete una indennita' giornaliera ragguagliata a prestazioni di otto ore, di rischio e insalubrita' per le prestazioni di lavoro, di cui all'allegata tabella di classificazione, comportanti continue e dirette esposizioni a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale.
Detta indennita' e' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione alle classi indicate nella citata tabella:
Gruppi di appartenenza
Importo
I
L. 1.500
II
L. 1.350
III
L. 1.050
IV
L. 600
Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisio-psichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.