DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Concessione al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decorrenza 1 luglio 1979, di indennita' di rischio e insalubrita', di maneggio valori e di servizio notturno.

Numero 338 Anno 1981 GU 01.07.1981 Codice 081U0338

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-03;338

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Indennita' di rischio e insalubrita'

Comma 2

Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compresi anche gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, compete una indennita' giornaliera ragguagliata a prestazioni di otto ore, di rischio e insalubrita' per le prestazioni di lavoro, di cui all'allegata tabella di classificazione, comportanti continue e dirette esposizioni a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale.
Detta indennita' e' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione alle classi indicate nella citata tabella:





Gruppi di appartenenza




Importo






I




L. 1.500






II




L. 1.350






III




L. 1.050






IV




L. 600





Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisio-psichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.


Art. 2

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Comma 1

Gli articoli 2 e 3 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti.


Art. 3

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Comma 1

Gli articoli 2 e 3 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti.


Art. 4

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Comma 1

Corresponsione delle indennita'

Comma 2

Le indennita' di cui agli articoli precedenti competono dal 1 luglio 1979 esclusivamente al personale di ruolo e non di ruolo, che sia applicato in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennita' sono corrisposte limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse.
Dette indennita' vengono corrisposte anche durante i giorni di assenza per infermita', infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennita' si riferisce ovvero per donazione di sangue.


Art. 5

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Comma 1

Modalita' di corresponsione

Comma 2

Alla corresponsione delle indennita' previste dal presente decreto in favore del personale avente diritto sara' provveduto, mensilmente, sulla base di apposita attestazione rilasciata dai capi degli opifici, stabilimenti ed uffici sotto la loro personale responsabilita'.
Dall'attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali relativi alle effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennita'.


Art. 6

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Comma 1

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 96.