Il presente decreto legislativo stabilisce le misure atte a contrastare le attivita' di cui all'articolo 4 con riferimento ai dispositivi illeciti.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Mercato interno
Comma 2
Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro, nonche' la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78.
Art. 5
#Comma 1
Sorveglianza e controllo
Comma 2
Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i competenti organi di polizia provvedono alla sorveglianza ed al controllo sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche da eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni.
I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo del dispositivo per l'accesso condizionato.
I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non siano rilevate irregolarita', i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 4.
Art. 6
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Chiunque pone in essere una delle attivita' illecite di cui all'articolo 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni. (( Si applicano altresi' le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attivita' illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. ))
Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.
I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento definitivo della loro illiceita'.
Art. 7
#Comma 1
Modifica del decreto legislativo n. 191 del 1999
Comma 2
Nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, le parole: "I fornitori di servizi ad accesso condizionato" sono sostituite dalle seguenti: "I fornitori di servizi di accesso condizionato".