DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 125/1946 - Ricostituzione dei comuni di Cannalonga e di Novi Velia (Salerno).

Ricostituzione dei comuni di Cannalonga e di Novi Velia (Salerno).

Numero 125 Anno 1946 GU 02.04.1946 Codice 046U0125

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;125

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I comuni di Cannalonga e di Novi Velia aggregati con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667, al comune di Vallo della Lucania, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Vallo della Lucania, di Cannalonga e di Novi Velia.


Art. 2

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Comma 1

Gli organici dei ricostituiti comuni di Cannalonga e di Novi Velia e quello del comune di Vallo della Lucania saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. Decreto 8 novembre 1928, numero 2667
Al personale gia' in servizio presso il comune di Vallo della Lucania che, eventualmente, sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attributi posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 90. - FRASCA