Al comma 6, dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialita', la qualita' e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attivita'.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Comma 2