DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del qu

Numero 183 Anno 2017 GU 16.12.2017 Codice 17G00197

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-15;183

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'allegato I, Parti I, III e IV, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Comma 2

All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Parte I e' sostituita dalla corrispondente parte dell'allegato I al presente decreto.


All'allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai corrispondenti paragrafi dell'allegato II al presente decreto.


All'allegato I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Sezione 1 della Parte IV e' soppressa.


All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel paragrafo 2.6 della Sezione 2 della Parte IV, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Per i motori a combustione interna e le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III in cui si individuano i valori limite previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017».


All'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' aggiunta la Parte IV-bis introdotta all'allegato III al presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Comma 2

All'allegato IX, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Parte III e' sostituita dalla corrispondente parte dell'allegato V al presente decreto.


L'allegato V alla Parte Quinta del legislativo n. 152 del 2006 e' sostituito dall'allegato V di cui all'allegato VI al presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017.


Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il gestore deve presentare all'autorita' competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.


Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, sulla base di una apposita consultazione del Sistema agenziale a rete per la protezione dell'ambiente, del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di sanita', del Ministero dello sviluppo economico, nonche' delle associazioni rappresentative delle categorie interessate, puo' adottare atti di indirizzo finalizzati alla revisione dell'allegato I, parte II e parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla classificazione delle sostanze associate ai valori limite di emissione.


Art. 6

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti da questo previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.