DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato memb

Numero 18 Anno 2010 GU 19.02.2010 Codice 010G0036

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:22:00

Art. 3

#

Comma 1

Modifiche con decorrenza successiva al 1° gennaio 2010


Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'articolo 7-quinquies, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:
a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni accessorie;
b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.».


Art. 5

#

Comma 1

Decorrenza

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), si applicano a partire dalla data fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.


Le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011.


Le disposizioni di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3, comma 2, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.


Art. 6

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.