LEGGE

Legge 473/1988 - Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura, gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802.

Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura, gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802.

Numero 473 Anno 1988 GU 09.11.1988 Codice 088G0537

urn:nir:stato:legge:1988-10-28;473

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

#

Comma 1

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unità di misura, sono apportate le modifiche seguenti:
a) la definizione dell'unità di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I è sostituita dalla seguente:
"Unità di lunghezza.
Il metro è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo.
(17a CGPM, 1983, Ris. 1)";
b) nel capitolo I, punto 4:
1) la tabella è completata con le voci seguenti:

" ===============================================================
Unità
GRANDEZZA ____________________________________________
Nome Simbolo Valore
____________________________________________
Pressione sangui- millimetro di mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa gna e pressione mercurio (*)
degli altri liquidi
organici
-28 2
Sezione efficace barn b 1 b = 10 m

2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente:
"I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10(Elevato al Quadrato)a è tuttavia denominato 'ettarò";
c) nel capitolo II:
1) è soppressa l'unità di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella;
2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente:
"I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolo g ".

Art. 2

#

Art. 3

#

Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI