All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.».
All'articolo 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di gestione ovvero, ove cosi' previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione; il regolamento stabilisce le modalita' di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della societa'.».
All'articolo 95-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli investitori che hanno gia' accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine puo' essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca e' esercitabile e' indicata nel supplemento.».
All'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «possono essere pubblicati in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sono validi».
All'articolo 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole:«comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese,» sono soppresse.
All'articolo 115-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «in rapporto di controllo con essi» sono sostituite dalle seguenti: «da questi controllati».
All'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la societa' che ha superato il limite successivamente non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite.».
L'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
All'articolo 154-ter, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della relazione finanziaria semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni finanziarie».
All'articolo 158, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «da un revisore legale o da una societa' di revisione legale».
L'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari ne' offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.».