Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: "testo unico", e' inserita la seguente:
"dbis) ''COVIP'' indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;".
Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunta la seguente:
" l) ''autorita' competenti'' indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari".
Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunta la seguente:
" m) ''Ministro del tesoro'' indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunta la seguente:
" h) ''stretti legami'': i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto".
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunto il seguente:
" 3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".