DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 275/2003 - Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni m

Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni m

Numero 275 Anno 2003 GU 08.10.2003 Codice 003G0302

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;275

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Modifica della definizione di amministrazione

Comma 2

L'espressione: «Ministero dei trasporti e della navigazione», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


L'espressione: «Ministero dell'ambiente», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.


L'espressione: «Ministero del tesoro», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente: Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 3

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

Comma 2

L'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Riconoscimento). - 1. Qualora un organismo non ancora riconosciuto intenda ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 9, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di avvio della procedura di riconoscimento da parte della Commissione europea.
2. L'istanza di cui al comma 1, presentata in carta semplice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' corredata, in duplice copia, da documentazione attestante la conformita' dell'organismo ai requisiti di cui all'allegato 3, nonche' dalla dichiarazione di impegno dell'organismo a:
a) consultarsi periodicamente con gli altri organismi riconosciuti per mantenere l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, conformemente al disposto della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI, nonche' a trasmettere periodicamente alla Commissione europea relazioni sui principali sviluppi relativi alle norme;
b) collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella sua classificazione in particolare per agevolare l'eliminazione delle deficienze o delle inadeguatezze accertate;
c) non rilasciare certificati a una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa;
d) comunicare, in caso di trasferimento di una nave ad un altro organismo riconosciuto, all'organismo subentrante tutte le visite programmate e non effettuate, la mancata applicazione delle raccomandazioni, le condizioni di classe, le condizioni o restrizioni operative stabilite nei confronti della nave;
e) fornire al nuovo organismo, all'atto del trasferimento, il fascicolo completo dei precedenti della nave;
f) rilasciare, come organismo subentrante, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato positivamente tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave, dall'organismo precedente;
g) notificare al precedente organismo, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si esprime, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la materia di propria competenza, circa l'accoglimento o il rigetto della richiesta di avvio della procedura di riconoscimento in sede comunitaria.».


Art. 4

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

Comma 2

L'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Autorizzazione). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1.
2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 e' soggetto ai controlli previsti dall'articolo 6 e agli obblighi d'informazione di cui all'articolo 7.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che tiene conto dell'allegato, delle appendici e altri elementi del documento dell'OMI MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione, e che contiene:
a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano alla data del 22 novembre 1994;
b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto;
c) la possibilita' di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;
d) disposizioni per la comunicazione e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
e) la seguente disposizione in materia di responsabilita' finanziaria: qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto dei suoi servizi del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto.
4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 e' soggetto all'approvazione dell'amministrazione.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, determina le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
6. Per le finalita' del presente articolo l'amministrazione opera secondo le disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI.».


Art. 5

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

Comma 2

L'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi autorizzati svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati autorizzati e mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, valutandone l'attivita' in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonche' sulla base dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.
2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonche' alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attivita' degli organismi autorizzati necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).
3. L'amministrazione effettua il controllo di cui al comma 1, periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri, una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, non piu' tardi del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il controllo.
4. L'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri quanto ha accertato in merito all'eventuale rilascio di certificati validi, da parte di organismi operanti a nome di uno Stato di bandiera, a navi di uno Stato di bandiera non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure in merito ad eventuali difetti di navi di uno Stato di bandiera aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera e l'organismo interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente degli organismi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».


Art. 7

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Comma 1

Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

Comma 2

L'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). - 1.
L'amministrazione, quando ritiene che un organismo autorizzato non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione revoca, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione.
3. La sospensione puo' essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
4. L'amministrazione nel caso di cui al comma 3 revoca l'autorizzazione quando la Commissione europea decide che la sospensione dell'autorizzazione e' giustificata.
5. L'autorizzazione e' sospesa quando la Commissione europea delibera la sospensione del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. In tale caso i certificati precedentemente rilasciati o rinnovati dal predetto organismo mantengono la loro validita'.
6. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui la Commissione europea delibera la revoca del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato.
7. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indicandone le motivazioni.».


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

Comma 2

L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero puo' affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di sicurezza passeggeri.».


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Fermo l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, gli organismi che, alla data del 22 gennaio 2002, sono gia' stati riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, mantengono il riconoscimento.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999, recante «Determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314».


L'allegato 3 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.