Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina
Comma 2
E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo.
Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
Fatto salvo quanto previsto all'allegato I, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 4) del citato allegato.
Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitivita'.
Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantita' sufficiente, cosi' come alimenti ad alto tenore energetico.
I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se cio' non e' in contraddizione con specifici pareri veterinari.
Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 e al secondo periodo del comma 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.
Art. 4
#Comma 1
Condizioni relative all'allevamento
Comma 2
Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I.
Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate, ove sia necessario, al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure piu' severe.
Art. 5
#Comma 1
Formazione del personale
Comma 2
Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse proprie.
Art. 6
#Comma 1
Ispezioni
Comma 2
Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.
Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla decisione 2006/778/CE, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare.
Il Ministero della salute fornisce l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione che effettuano ispezioni secondo le procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tali ispezioni. Gli esperti osservano particolari misure di igiene, al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.
Art. 7
#Comma 1
Condizioni per l'importazione di suini
Comma 2
Per essere importati, gli animali provenienti da un Paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorita' competente di questo Paese, in cui si attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria sulla base del presente decreto.
Art. 8
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3 e dell'allegato I, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.
Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta'.
Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 9
#Comma 1
Clausola di invarianza
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
#Comma 1
Clausola di cedevolezza
Comma 2
In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Art. 11
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
L'allegato I e' modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria.
Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni piu' severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante l'attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, di attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.