Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dalle note stesse.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 30.750 milioni per gli anni 1979, 1980 e 1981, si provvede, quanto a lire 20.500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 10.250 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.