REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, per le decisioni dello controversie in materia di condominio.

Numero 473 Anno 1946 GU 10.06.1946 Codice 046U0473

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;473

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari.

di

Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia o giustizia e per i trasporti; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico.

Comma 2

La competenza della Commissione di vigilanza per la decisione sulle controversie in materia di condominio di cui all'articolo 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, permane per cinque anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione del primo mutuo individuale stipulato da uno dei soci del condominio.
Decorso l'anzidetto termine di cinque anni e fino a quando permarrà la competenza della Commissione di vigilanza per l'espletamento della funzione giurisdizionale, di cui al comma precedente, i soci possono, di comune accordo risultante da atto scritto, deferire alla Commissione stessa la risoluzione delle controversie fra essi sorta in materia di condominio.

Comma 3

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 4

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

Comma 5

UMBERTO

Comma 6

DE GASPERI - CATTANI - RO-
MITA - TOGLIATTI - CORBINO
- LOMBARDI

Comma 7

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del governo, registro n. 10, foglio n. 246. - FRASCA