DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

Numero 48 Anno 2007 GU 12.04.2007 Codice 007G0062

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;48

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto legislativo disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attivita' delle societa' cooperative europee di seguito denominate: «SCE», di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 di seguito denominato: «regolamento».


A tale fine sono stabilite modalita' relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SCE, secondo la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 del presente decreto o, nelle circostanze di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, quella prevista nell'allegato al presente decreto legislativo.


Art. 3

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Comma 1

Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione nei casi di societa' cooperativa europea costituite da almeno due entita' giuridiche o mediante trasformazione.

Comma 2

Gli organi di direzione o di amministrazione delle entita' giuridiche partecipanti predispongono il progetto di costituzione di una SCE e prendono con tempestivita' le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identita' delle entita' giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate, nonche' circa il numero di lavoratori, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entita' giuridiche sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.


A tale fine, nel rispetto dell'equilibrio di genere, e' istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entita' giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate.


In fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Nella elezione o designazione si adottano le misure necessarie affinche' sia presente almeno un membro in rappresentanza di ciascuna entita' giuridica partecipante con lavoratori nello Stato membro interessato. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una societa' partecipante o di una affiliata o succursale interessata.
Se, in una entita' giuridica partecipante, in una affiliata o in una succursale interessata e' assente, per motivi indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle entita' giuridiche partecipanti, determinano le modalita' di concorso dei lavoratori di detta entita', affiliata o succursale alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.


La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE. A tale fine, gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE, sino all'iscrizione di quest'ultima.


Per riduzione dei diritti di partecipazione si intende una quota dei membri degli organi della SCE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), inferiore alla quota piu' elevata esistente nelle entita' giuridiche partecipanti.


Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione puo' chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere di informare dell'avvio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne.


La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori in vigore negli Stati membri in cui la societa' cooperativa europea ha dipendenti. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4.
Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati e' composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri. Il presente comma non si applica nel caso di una societa' cooperativa europea costituita mediante trasformazione, se la partecipazione e' prevista nella cooperativa da trasformare. La delegazione speciale di negoziazione puo' nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della societa' cooperativa europea, delle affiliate o succursali interessate, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale di negoziazione decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non e' raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato del presente decreto legislativo.


Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle entita' giuridiche partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. Le entita' giuridiche partecipanti salvo diverso accordo con la delegazione speciale di negoziazione, sostengono le spese di cui all'allegato, parte seconda, lettera n).


Art. 4

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Comma 1

Contenuto dell'accordo

Comma 2

Gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella societa' cooperativa europea.


L'accordo non e' soggetto, salvo disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato.


Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, comma 3, lettera a), nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella cooperativa da trasformare in SCE.


L'accordo precisa le disposizioni sulla possibilita' dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Durata dei negoziati

Comma 2

I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.


Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.


Art. 6

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Comma 1

Legge applicabile alla procedura di negoziazione

Comma 2

La normativa applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e' quella dello Stato membro in cui si intende collocare la sede sociale della Societa' cooperativa europea.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni di riferimento

Comma 2

Se presso le diverse entita' giuridiche partecipanti esisteva piu' di una forma di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale viene introdotta nella SCE. In caso di mancata decisione si applica la disciplina di cui al comma 2. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente di cui al regolamento della decisione adottata ai sensi del presente comma e del comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Procedure per la costituzione della delegazione speciale di negoziazione applicabili alle SCE costituite esclusivamente da persone fisiche o da una sola entita' giuridica e da persone fisiche.

Comma 2

Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entita' giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7.


In caso di trasferimento in un altro Stato membro della sede sociale di una SCE soggetta a disposizioni per la partecipazione, continuano ad essere applicabili diritti in materia di partecipazione dei lavoratori di livello quantomeno equivalente.


Se, dopo l'iscrizione di una SCE di cui al comma 2, almeno un terzo del numero totale dei lavoratori della SCE e delle affiliate e succursali in almeno due diversi Stati membri lo richiede, o se il numero totale di lavoratori raggiunge o supera 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano, le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7. In tale caso i termini: «entita' giuridiche partecipanti» e: «di affiliate o sedi interessate» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «SCE» e: «affiliate o succursali della SCE».


Art. 10

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Comma 1

Segreto e riservatezza

Comma 2

I membri della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dal competente organo della SCE ai sensi del regolamento e delle entita' giuridiche partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato a prescindere dal luogo in cui i soggetti si trovino. La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.


L'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE o della entita' giuridica partecipante situata in territorio italiano non e' obbligato a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento della SCE, o eventualmente della entita' giuridica partecipante o delle sue affiliate e succursali interessate, o da arrecare loro danno.


Le parti prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno.


In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata.


La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.


Resta ferma la applicabilita' della disciplina a tutela dei dati personali prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.


Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione degli obblighi di segreto e riservatezza di cui al comma 1 da parte di soggetti nei confronti dei quali non sono direttamente applicabili le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi, il Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione di conciliazione, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.033 euro a 6.198 euro.


Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 4, e' costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole di cui ai commi 4, 5 e 6. In caso di mancato accordo fra le parti circa la sussistenza degli obblighi entro trenta giorni, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.


Art. 11

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Comma 1

Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

Comma 2

L'organo competente ai sensi del regolamento della SCE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.


Art. 12

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Comma 1

Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

Comma 2

I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e che sono impiegati presso la SCE, le sue affiliate o succursali ovvero in una entita' giuridica partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge ovvero dagli accordi e contratti collettivi vigenti nello Stato membro in cui sono impiegati.


Per i rappresentanti di cui al comma 1, tali tutele e garanzie comportano altresi' il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni e, se previsto dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.


Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SCE, nelle sue affiliate o entita' giuridiche partecipanti.


Art. 13

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Comma 1

Sviamento della procedura

Comma 2

Qualora dopo la registrazione di una societa' cooperativa europea intervengano modifiche sostanziali nella societa' cooperativa, nelle entita' giuridiche partecipanti ovvero nelle affiliate e succursali interessate, effettuate al solo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento, e' posto in essere un nuovo negoziato.


Il negoziato e' avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle entita' giuridiche partecipanti, delle affiliate o succursali interessate della societa' cooperativa europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7, prendendo a riferimento la situazione occupazionale esistente alla data di avvio dei negoziati iniziali di cui all'articolo 3.


Art. 14

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Comma 1

Comitato tecnico di valutazione

Comma 2

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato tecnico composto da 5 membri di cui un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente. Il Comitato e' preposto ad attivita' di verifica degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo.


Entro sei mesi dalla costituzione del Comitato tecnico di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro per i diritti e le pari opportunita' definisce, con regolamento, le procedure amministrative per la emanazione di provvedimenti autoritativi in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il medesimo regolamento individua le modalita' con cui la direzione delle succursali di una societa' cooperativa e gli organi di vigilanza o di amministrazione delle affiliate di una entita' giuridica partecipante o di una societa' cooperativa europea nonche' i rappresentanti dei lavoratori possono rivolgersi al Comitato di cui al comma 1 in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.


E' prevista la costituzione di un gruppo tecnico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto da membri nominati dalle parti sociali, che svolge attivita' di osservatorio e monitoraggio dello stato di applicazione del presente decreto legislativo.


Il Comitato ed il gruppo tecnico restano in carica per la durata di tre anni, al termine dei quali presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione di fine mandato ai fini dell'eventuale proroga degli organismi medesimi.


All'istituzione ed al funzionamento del Comitato tecnico e del gruppo tecnico di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato tecnico ed al Gruppo tecnico non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.


Art. 15

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Comma 1

Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni

Comma 2

Qualora la societa' cooperativa europea sia una impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa ne' alle sue affiliate o succursali interessate.
Qualora, conformemente all'articolo 3, comma 9, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare i negoziati o di porre termine a quelli gia' iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.


Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari previste dalla normativa, dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto legislativo, non si applicano alle SCE costituite conformemente al regolamento, relativo allo statuto della Societa' cooperativa europea (SCE) e al presente decreto legislativo.


Art. 16

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Comma 1

Oneri finanziari

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.