LEGGE

Legge 853/1918 - Che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1918, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-919. (01

Che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1918, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-919. (01

Numero 853 Anno 1918 GU 01.07.1918 Codice 018U0853

urn:nir:stato:legge:1918-06-27;853

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