Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287
Comma 2
All'articolo 20, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni lavorativi".
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/2/2010, n. 46 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Restano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» restano soppresse.
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.