DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 486/1971 - Modifiche al regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, sull'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116.

Modifiche al regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, sull'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116.

Numero 486 Anno 1971 GU 30.07.1971 Codice 071U0486

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;486

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

All'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, e aggiunto il seguente comma:
"La domanda per ottenere l'iscrizione a socio puo' essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione, rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel quarto comma, tale precisazione e' fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione".


Art. 2

#

Art. 3

#

Comma 1

Dopo il quarto comma dell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, e' aggiunto il seguente:
"La domanda per ottenere l'iscrizione a socio puo' essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti la appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel comma terzo, tale precisazione e' fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione".


Art. 4

#

Art. 5

#

Comma 1

La riunione dell'assemblea generale dei soci, di cui all'art. 24 del regolamento approvato con decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, deve aver luogo entro il termine di settanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il secondo comma del citato art. 24 e' abrogato.


Art. 6

#

Comma 1

Il presente decreto si applica anche nelle province nelle quali siano gia' state effettuate le elezioni di cui all'art. 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116.
I consigli provinciali nominati a seguito delle dette elezioni restano in carica sino all'insediamento dei nuovi consigli che saranno costituiti per effetto delle elezioni da rinnovare a norma del presente decreto.