La lettera a) dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' sostituita dalla seguente:
" a) puo' prescrivere alle societa' con titoli quotati in borsa, e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nella prima parte del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole "azioni quotate" sono sostituite dalle parole "titoli quotati".
Il punto 2) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' sostituito dal seguente:
"2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo o, se precedente, non piu' tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori.".
Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' sostituito dal seguente:
"Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti nazionali, esteri o internazionali aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali nonche' dalle societa' estere, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Commissione tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori.".
Art. 3
#Comma 1
Dopo l'art. 4- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dall'art. 6 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e' aggiunto il seguente:
"4- ter . - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 4 devono assicurare il medesimo trattamento a tutti i portatori dei loro titoli quotati in borsa che si trovino in condizioni identiche.
Gli emittenti di cui al comma precedente devono altresi' realizzare le condizioni affinche' i portatori dei loro titoli quotati in borsa possano esercitare i propri diritti. Essi, in particolare, devono:
a) consentire ai portatori di tali titoli di intervenire alle assemblee alle quali possono partecipare;
b) qualora non vi provvedano direttamente mediante una propria stabile organizzazione in Italia, incaricare uno o piu' soggetti residenti in Italia del servizio titoli per loro conto, affinche' i portatori possano esercitare i propri diritti patrimoniali presso tale soggetto.".
Art. 4
#Comma 1
L'ottavo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto nei commi undicesimo e dodicesimo del presente articolo per la quotazione dei titoli emessi dagli Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, la Commissione delibera l'ammissione delle obbligazioni garantite dallo Stato e degli altri titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, previo accertamento della ricorrenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissione di tali titoli, ivi compresi la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo da parte dell'emittente e la sussistenza di un sufficiente grado di diffusione dei titoli stessi tra il pubblico, da essa stabiliti, limitandoli al minimo consentito dalle direttive comunitarie ed al solo fine di assicurare le condizioni di un regolare andamento del loro mercato, con i regolamenti di cui al precedente quarto comma. Con tali regolamenti, la Commissione delibera inoltre i tempi e le modalita' con cui gli emittenti titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto devono dare ad essa comunicazione della emissione, nonche' i documenti da allegare alla comunicazione stessa.
La Commissione delibera, altresi', la sospensione e la revoca di tale quotazione quando lo richieda la esigenza di tutela del pubblico risparmio.".
Art. 5
#Comma 1
Le disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva n. 79/279/CEE del 5 marzo 1979 non si applicano ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali.
L'undicesimo ed il dodicesimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:
"Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, disciplina la quotazione dei titoli emessi da Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonche' i casi di sospensione e revoca.
Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente.".
Art. 6
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettera a), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed all'art. 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.
In tal caso, tuttavia, le aziende e gli istituti di credito i cui titoli diversi dalle azioni, o titoli similari, sono ammessi alla negoziazione in borsa sono soggetti, limitatamente all'ipotesi di proposte che importano una modificazione dell'atto costitutivo idonea ad influire sui diritti dei portatori di tali titoli, all'obbligo di cui all'art. 4, primo comma, punto 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed alle sanzioni previste per la sua violazione.".