LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici inter

Numero 162 Anno 1981 GU 30.04.1981 Codice 081U0162

urn:nir:stato:legge:1981-04-29;162

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


In attesa del definitivo assetto delle competenze in materia di opere idrauliche, per le finalità di cui all'ultima voce della sezione "Ministero dei lavori pubblici" della tabella C allegata alla legge 30 marzo 1981, n. 119, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, così ripartita:
a) lire 70 miliardi per opere di competenza dello Stato;
b) lire 28 miliardi per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza;
c) lire 2 miliardi per il potenziamento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici.
All'onere previsto dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 29 aprile 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FORLANI
Visto, il Guardasigilli: SARTI