DECRETO LEGISLATIVO

Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. (21G00188)

Numero 183 Anno 2021 GU 29.11.2021 Codice 21G00188

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Atto costitutivo delle societa' a responsabilita' limitata e delle societa' a responsabilita' limitata semplificata ricevuto dal notaio in videoconferenza


L'atto costitutivo delle societa' a responsabilita' limitata e delle societa' a responsabilita' limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro puo' essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti di cui al primo periodo sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i conferimenti sono eseguiti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


La piattaforma di cui al comma 1 consente l'accertamento dell'identita', la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne e' titolare, della firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la verifica e l'attestazione della validita' dei certificati di firma utilizzati nonche' la percezione di cio' che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volonta'. A tal fine, la piattaforma utilizza mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del regolamento (UE) 910/2014, e assicura il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il tracciamento di ogni attivita'. La piattaforma consente inoltre, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti di una firma elettronica avente i requisiti di cui al primo periodo.


Gli atti di cui al comma 1 possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
I modelli sono redatti anche in lingua inglese e sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In caso di utilizzo dei modelli uniformi di cui al primo periodo, il compenso per l'attivita' notarile e' determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C)-Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla meta'.


Per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza si applica l'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale. Il notaio riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.


Il notaio interrompe la stipula dell'atto in videoconferenza e chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identita' del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacita' di agire e la capacita' dei richiedenti di rappresentare una societa'.


Nei casi previsti dall'articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio ha facolta' di rettificare un atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalita' informatica da inserire nel sistema di conservazione di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.


Art. 3

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Comma 1

Pubblicita' di dati e atti societari attraverso il registro delle imprese in modalita' digitale


La pubblicita' di dati ed atti societari nel registro delle imprese e' regolata dagli articoli 8, 11, comma 8, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.


Gli atti e i dati concernenti societa' di capitali sono conservati nel registro delle imprese in forma digitalizzata.


I documenti e le informazioni presentati al registro delle imprese sono conservati in formato aperto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure come dati strutturati.


Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di dettaglio per l'interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, in conformita' alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15, nonche' con riferimento all'interscambio dei dati di cui all'ottavo comma dell'articolo 2508-bis del codice civile in conformita' con le previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15.


Art. 4

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Comma 1

Registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali

Comma 2

La registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede secondaria di una societa' di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro e' comunicata senza indugio, dal medesimo registro, allo Stato membro in cui e' registrata la societa' tramite il BRIS.


In caso di sede secondaria registrata nel territorio di uno Stato membro da parte di una societa' di capitali soggetta alla legge italiana, il registro delle imprese che riceve la comunicazione di registrazione rilascia idonea prova di ricezione della comunicazione e provvede senza ritardo all'iscrizione.


L'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile non si applica in caso di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da societa' di capitali soggette alla legge italiana.


Art. 5

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Comma 1

Deposito telematico di atti e informazioni relativi
a societa' ed a sedi secondarie


La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessaria, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento.


Art. 6

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Comma 1

Modifiche alle norme del codice civile
in materia di societa'


All'articolo 2383 del codice civile, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina e' in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.».


Dopo l'articolo 2508 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2508-bis (Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una societa' soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea). - L'atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di societa' di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria, con l'indicazione dei relativi poteri, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalita' disciplinate dagli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, anche con le modalita' in videoconferenza di cui alle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Gli atti da depositare, ai fini della procedura di cui al periodo precedente, sono contenuti in duplicati informatici o copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali e' garantita, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la provenienza dal medesimo registro e la conformita' ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti. Il notaio puo' richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identita' dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacita' di agire e la capacita' dei richiedenti di rappresentare una societa'
Ai fini della registrazione delle sedi secondarie di cui al primo comma, sono forniti i seguenti dati:
a) l'indirizzo della sede secondaria;
b) l'attivita' della sede secondaria;
c) il registro di iscrizione della societa';
d) il numero di iscrizione della societa' nel registro di cui al punto c);
e) la denominazione della societa';
f) la forma legale della societa';
g) l'ampiezza dei poteri dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria;
h) gli estremi dell'atto costitutivo e, eventualmente, dello statuto ove presente come documento separato;
i) i dati personali dei legali rappresentanti della societa';
l) i dati personali dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria;
m) l'eventuale stato di liquidazione della societa', i dati personali dei liquidatori e i poteri agli stessi conferiti, nonche' l'eventuale conclusione della procedura di liquidazione;
n) la pendenza di una procedura di insolvenza o di altra procedura di ristrutturazione aziendale connessa a crisi aziendale della societa';
o) la data di chiusura della sede secondaria.
Ai medesimi fini di cui al secondo comma, sono altresi' depositati:
a) la nomina, la cessazione o la revoca dei liquidatori;
b) la nomina, la cessazione o la revoca dei legali rappresentanti della societa';
c) la nomina, la cessazione o la revoca dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria;
d) l'ultimo bilancio di esercizio della societa';
e) l'atto costitutivo e lo statuto, ove presente come documento separato, della societa', e le relative modifiche;
f) una dichiarazione resa dai soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
La capacita' di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la societa' sono verificate, mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, dalle risultanze del registro delle imprese in cui e' iscritta la societa'. Nel caso di indisponibilita' del sistema di interconnessione, e' utilizzato un certificato rilasciato dal competente registro da non oltre sei mesi. Se il potere rappresentativo deriva da una procura e questa non e' acquisibile tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, la procura e' consegnata in originale al notaio.
Se la registrazione della sede secondaria non puo' essere completata nel termine di dieci giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma, l'ufficio del registro delle imprese comunica ai richiedenti i motivi del ritardo.
Gli atti di cui al terzo comma e i documenti di cui al quarto comma redatti in una lingua straniera sono accompagnati dalla traduzione giurata.
Gli uffici del registro delle imprese comunicano, tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di societa' di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi:
a) denominazione della societa';
b) sede legale della societa';
c) numero di iscrizione della societa' nel registro;
d) forma legale della societa';
e) legali rappresentanti, con specificazione se in forma congiunta o disgiunta, amministratori, componenti degli organi di controllo o di supervisione;
f) bilanci societari.
Ove siano destinatari della comunicazione di cui all'ottavo comma, in qualita' di uffici di registrazione di una sede secondaria di societa' soggette alla legge di un altro Stato membro dell'Unione europea, gli uffici del registro delle imprese rilasciano attestazione di ricezione della comunicazione e provvedono senza ritardo all'iscrizione dei conseguenti aggiornamenti.
L'istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una societa' di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del primo comma, e' sottoscritta elettronicamente da un notaio esercente nel territorio dello Stato. Gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione possono essere assolti mediante firma elettronica qualificata o firma digitale da un amministratore della societa' o dallo stabile preposto.».


Art. 7

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Comma 1

Scambio di informazioni su amministratori colpiti
da cause di ineleggibilita' o decadenza


L'ufficio del registro delle imprese fornisce, senza ritardo, mediante il BRIS le informazioni richieste dall'autorita' di un altro Stato membro sull'esistenza di cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di societa' di capitali aventi sede nel territorio dello Stato richiedente.


I dati personali delle persone di cui al comma 1 sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire all'autorita' competente di valutare le necessarie informazioni relative alla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata.
Le autorita', le persone o gli organismi incaricati di trattare lo svolgimento delle procedure telematiche previste dal presente decreto conservano i dati personali trasmessi ai fini del presente articolo per il tempo strettamente necessario all'evasione della richiesta di informazioni.


Art. 8

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Comma 1

Consultazione gratuita degli atti e dati tramite il BRIS - e parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione

Comma 2

Lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS e' gratuito.


I diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non eccedono i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.


Art. 9

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Comma 1

Modalita' di rilascio ed autenticazione dei dati
e documenti da parte del registro delle imprese


Le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese sono rilasciati in formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.


Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le specifiche modalita' per il rilascio delle copie e degli estratti di cui al comma 1.


Art. 10

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Comma 1

Atti e documenti consultabili attraverso il BRIS

Comma 2

Gli uffici del registro delle imprese rendono consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017, relativi alle societa' di capitali.


Attraverso il BRIS gli uffici del registro delle imprese rendono, altresi', consultabili gli atti e i documenti di cui al comma 1 anche per societa' diverse dalle societa' di capitali.


Art. 11

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 12

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Comma 1

Acquisizione di efficacia differita per alcune disposizioni

Comma 2

Gli effetti delle disposizioni recate dall'articolo 7 decorrono dal 1° agosto 2023.