((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43)).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43)).
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43)).
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43)).
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43)).
Art. 6
#Comma 1
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N.43))
Sono altresi' da considerare abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari non compatibili con quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - BOSCO - MORO -
GAVA - COLOMBO E. -
GASPARI - MAGRI - MISASI
- COLOMBO V.
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 89. - CARUSO