DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 128/1999 - Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alime...

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini.

Numero 128 Anno 1999 GU 12.05.1999 Codice 099G0197

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-07;128

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale.


Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini.


Art. 3

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Comma 1

I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneita' all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.


Nella composizione di tali prodotti e' necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, noni devono contenere residui di ((singoli)) antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, ne' devono contenere prodotti geneticamente modificati.


Art. 4

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Comma 1

Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, Iettera a), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati I e VI.'


Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati II e VI.


Art. 5

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Comma 1

Nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.


Art. 6

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Comma 1

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Art. 9

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Comma 1

E' consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.


Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3 bis, 1.4 bis, 1.4 ter e a quelle di cui all'allegato VI e' consentito fino al 31 dicembre 1999.


(( 2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000 ))