DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Numero 85 Anno 2003 GU 22.04.2003 Codice 003G0105

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita'

Comma 2

Il presente decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.


Art. 3

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Comma 1

Misure di protezione temporanea

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.


La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio.


Art. 4

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Comma 1

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Comma 2

Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.


Art. 5

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Comma 1

Casi di esclusione

Comma 2

Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.


Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalita'.


Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.


Art. 6

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Comma 1

Ricongiungimento familiare

Comma 2

I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.


Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.


I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.


Art. 7

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Comma 1

Istanze di asilo

Comma 2

L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.


Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.


Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.


Art. 8

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Comma 1

Informazioni

Comma 2

Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.


Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.


Art. 9

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Comma 1

Ricorsi

Comma 2

Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.


I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.


Art. 10

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Comma 1

Divieto di allontanamento

Comma 2

Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e' allontanata verso quest'ultimo.


Art. 12

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.


Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.


Art. 13

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.