Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), valutate in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.