DECRETO LEGISLATIVO

Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (18G00133)

Numero 106 Anno 2018 GU 11.09.2018 Codice 18G00133

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;106

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

Comma 2

Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito denominata «legge n. 4 del 2004», e' sostituito dal seguente: «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici».


All'articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «, accessibili» e' inserita la seguente: «anche».


All'articolo 8, comma 3, della legge n. 4 del 2004 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi alle modalita' di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».


All'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e».


L'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Requisiti tecnici). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', nonche' quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilita' di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformita' alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilita', sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici per l'accessibilita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
c) il modello della dichiarazione di accessibilita' di cui all'articolo 3-quater;
d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita';
e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilita' di un sito web o applicazione mobile.
2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.».


Art. 2

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Comma 1

Norme transitorie e abrogazioni

Comma 2

Gli articoli 6 e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono abrogati. Fino alla pubblicazione delle Linee guida di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 10 della medesima legge.


L'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato e ogni richiamo a tale disposizione si intende riferito all'articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004, come introdotto dal presente decreto.


Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, e' abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.