Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito denominata «legge n. 4 del 2004», e' sostituito dal seguente: «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici».
All'articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «, accessibili» e' inserita la seguente: «anche».
All'articolo 8, comma 3, della legge n. 4 del 2004 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi alle modalita' di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».
All'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e».
L'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Requisiti tecnici). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita', nonche' quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilita' di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformita' alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilita', sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici per l'accessibilita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
c) il modello della dichiarazione di accessibilita' di cui all'articolo 3-quater;
d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita' degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita';
e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilita' di un sito web o applicazione mobile.
2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.».