Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, rimangono validi.
I pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, e i pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, possono essere soggetti ad una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, fino al 30 novembre 2025.
Art. 3
#Comma 1
Aggiornamento
Comma 2
All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 e della decorrenza delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, anche in esito alla procedura di cui all'articolo 4 della medesima direttiva, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 4
#Comma 1
Invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.