DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Numero 3 Anno 2007 GU 30.01.2007 Codice 007G0010

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-08;3

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9,» sono soppresse.


Agli stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del presente decreto.


Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1.


Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Norma finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2006 ed in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede per l'anno 2006 mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della sollecita adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma , n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima o nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.


Gli uffici competenti provvedono all'applicazione del presente decreto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 4

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Comma 1

Norma finale