All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2006 ed in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede per l'anno 2006 mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della sollecita adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma , n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima o nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Gli uffici competenti provvedono all'applicazione del presente decreto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.