Il presente decreto reca disposizioni in materia di gestione della qualita' delle acque di balneazione.
Ai fini del giudizio di idoneita' per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base della vigente normativa, e l'informazione al pubblico.