Modifiche all'articolo 1 «Campo di applicazione»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
Al comma 1, dopo le parole: «allegato I» sono inserite le seguenti: «parte I».
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II.».