DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. (14G00032)

Numero 20 Anno 2014 GU 10.03.2014 Codice 14G00032

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 1 «Campo di applicazione»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151


Al comma 1, dopo le parole: «allegato I» sono inserite le seguenti: «parte I».


Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II.».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2 «Aggiunte»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151


L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere aggiunti gli ingredienti autorizzati nell'allegato I, parte II, punto 2.».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 «Trattamenti e sostanze
in essi utilizzati» del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 151



Il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 6 «Sanzioni»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151


Al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1, o chiunque viola l'articolo 2, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato I, parte 2, punto 2,».


Al comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato I, parte II, punto 3,».


Dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila a euro novemila.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 7 «Norme transitorie»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151


All'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, e i relativi imballaggi, immessi sul mercato o etichettati conformemente alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015.
2. L'indicazione "Dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti" puo' apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punti da 1 a 4, fino al 28 ottobre 2016.».


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni in materia di modifiche agli allegati al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

Comma 2

L'allegato I e' sostituito dall'allegato I al presente decreto legislativo.


L'allegato II e' sostituito dall'allegato II al presente decreto legislativo.


L'allegato III e' sostituito dall'allegato III al presente decreto legislativo.


L'allegato IV e' sostituito dall'allegato IV al presente decreto legislativo.


L'allegato V e' sostituito dall'allegato V al presente decreto legislativo.


Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Aggiornamento degli allegati). - 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2001/112/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».


Art. 8

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 9

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.