DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Numero 486 Anno 1998 GU 14.01.1999 Codice 099G0013

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-10-16;486

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione della norma

Comma 2

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


La riduzione dei compensi di cui al comma 1 deve essere effettuata anche nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Art. 2

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Comma 1

Amministrazione competente alla riduzione e modalita' di versamento

Comma 2

L'amministrazione tenuta ad operare la riduzione e ad effettuare il relativo versamento all'erario e' quella presso la quale il dipendente pubblico svolge la prestazione il cui compenso e' soggetto a riduzione.


I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima con l'indicazione, nella causale di versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397).


Art. 3

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Comma 1

Compensi soggetti a riduzione

Comma 2

Sono soggetti a riduzione i compensi corrisposti a dipendenti pubblici che svolgano, anche nell'ambito di organi collegiali, funzioni di amministrazione ordinaria o straordinaria, nonche' funzioni consultive e di controllo, ovvero siano componenti di organi di revisione e di collegi sindacali.


La riduzione non si applica alle somme aventi carattere risarcitorio o di rimborso delle spese sostenute, salvo che queste non costituiscano una forma di compenso forfetario per la prestazione.


Art. 4

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Comma 1

Criteri di determinazione della riduzione

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riduzione viene effettuata in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui.


Ciascuna percentuale di riduzione dei compensi e' applicata alla sola quota di compenso annuo che risulti superiore all'importo indicato dalla legge e fino all'eventuale raggiungimento del limite ulteriore per il quale sia prevista una percentuale di riduzione maggiore.


Ai fini della determinazione dell'importo complessivo del compenso annuo si computano soltanto le somme effettivamente corrisposte nel corso di ciascun anno.


Art. 5

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Comma 1

Decorrenza della riduzione

Comma 2

La riduzione dei compensi disciplinata dal presente regolamento si applica ai soli compensi relativi a prestazioni comunque rese a decorrere dal 1 gennaio 1997.


Le amministrazioni competenti provvedono al recupero delle somme relative a riduzioni non effettuate per prestazioni rese successivamente alla data indicata nel comma 1.