DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 327/1946 - Termini per la retribuzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramite concesse all'industria privata.

Termini per la retribuzione del materiale rotabile scambiato fra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramite concesse all'industria privata.

Numero 327 Anno 1946 GU 24.05.1946 Codice 046U0327

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-12;327

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per la restituzione del materiale rotabile, che, in dipendenza dei servizi cumulativi e di corrispondenza, passa dalle linee delle ferrovie dello Stato a quelle delle ferrovie concesse alla industria privata e viceversa, quando nelle relative convenzioni non risultino particolari condizioni al riguardo, dovranno essere osservati i seguenti termini di tempo:
24 ore, a partire dalla messa a disposizione del carro sui binari stabiliti, per le operazioni di partenza;
36 ore per ogni 100 chilometri indivisibili di percorso per ogni viaggio di andata e ritorno;
72 ore per ogni transito che il materiale deve effettuare nel viaggio di andata ed in quello di ritorno, per il passaggio ad un treno coincidente;
24 ore per la riconsegna del trasporto al destinatario e per le operazioni di scarico, o per il carico se trattasi di carro consegnato vuoto, o per la consegna ad altra amministrazione a contatto;
24 ore per le operazioni di messa in partenza per il viaggio di ritorno.
Detti periodi saranno aumentati del tempo necessario per lo eseguimento di eventuali formalita' doganali, daziarie, sanitarie, giudiziarie e per disposizioni o fatto dell'avente diritto sul trasporto per le quali il trasporto stesso dovesse essere tenuto in sospeso.


Art. 2

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Comma 1

((Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalita', a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro:
L. 3.000 per il primo giorno di ritardo;
L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo;
L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo;
L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo;
L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo;
L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo;
L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo;
L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo))
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Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - LOMBARDI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 84. - FRASCA