I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 3 aprile 1957, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di bambole e giocattoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e giocattoli della provincia di Varese.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1