All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonche' quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati.".
All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati. La predetta relazione e' trasmessa al Ministero della sanita' entro il 14 ottobre 2000.
12-ter. Il Ministero della sanita', raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000.".