DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 172/2000 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel s

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel s

Numero 172 Anno 2000 GU 27.06.2000 Codice 000G0222

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;172

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

Comma 2

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonche' quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati.".


All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati. La predetta relazione e' trasmessa al Ministero della sanita' entro il 14 ottobre 2000.
12-ter. Il Ministero della sanita', raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000.".


Art. 2

#

Comma 1

Modifica degli allegati al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

Comma 2

Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e' aggiunto il seguente allegato:
"Allegato III - Elenco completo delle voci di spesa da considerare nel calcolo delle tariffe di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 14.
Personale:
stipendi, inclusi eventuali indennita' contributi pensione, malattia e infortuni del personale.
Costi amministrativi:
alloggio, inclusi affitto, riscaldamento, luce ed acqua, arredo, manutenzione, assicurazione, interessi, ammortamento;
spese generali, inclusi attrezzature d'ufficio, cancelleria, spese postali, stampa, telecomunicazioni, formazione, abbonamento e periodici;
spese di trasferta.
Spese tecniche:
spese tecniche connesse (ad es. spese di laboratorio di campionatura, ecc,);
spese per consulenze."


Art. 3

#

Comma 1

Determinazione delle tariffe e delle modalita' di pagamento

Comma 2

Le tariffe per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, come modificato dal presente decreto, e le relative modalita' di versamento, sono fissate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 4

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.