Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire ulteriormente la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
((Il termine del 30 novembre 1982 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1982, n. 461, è prorogato al 28 febbraio 1983))
.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 30 novembre 1982
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 13
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 13