DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 210/2003 - Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.

Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.

Numero 210 Anno 2003 GU 09.08.2003 Codice 003G0232

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sanzioni penali

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l'uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro.


Art. 2

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Comma 1

Sanzioni amministrative

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», e' punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformita' e' punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indebitamente appone sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura e' punito con la sanzione amministrativa da 4.000 a 14.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilita' o la leggibilita' della marcatura «CE» e' punito con la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.


Chiunque, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile, a richiesta dell'organo di vigilanza dell'amministrazione competente, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.


Art. 3

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio.


Art. 5

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Comma 1

Conformita' ai requisiti

Comma 2

Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonche' i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.


E' consentita l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in vista del loro impiego, o la costruzione e la messa in servizio degli impianti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.


Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono l'adozione di determinati requisiti ritenuti necessari per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, durante l'uso degli impianti, purche' gli impianti rispondano, comunque, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Analisi di sicurezza

Comma 2

Il progetto di impianto e' sottoposto, a richiesta del committente o del suo rappresentante, all'analisi di sicurezza di cui all'allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio, allo scopo di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.


Sulla base dell'analisi di cui al comma 1 viene elaborata la relazione sulla sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi, nonche' l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11; l'analisi di sicurezza e la relazione fanno parte integrante del progetto.


L'analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate dal progettista dell'impianto o da altro professionista abilitato alla progettazione stessa.


Art. 7

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Comma 1

Norme di riferimento

Comma 2

Si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonche' i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata, conforme ai requisiti di cui all'allegato II e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.


Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative infrastrutture, dei sottosistemi, nonche' dei componenti di sicurezza di un impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto e le specifiche europee particolari relative, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o disposizioni nazionali di recepimento di direttive comunitarie. I riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.


In assenza di norme europee armonizzate, l'amministrazione competente, a richiesta del committente dell'impianto o del suo rappresentante, comunica alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche rilevanti per la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.


Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per integrare le specifiche europee o le norme di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.


Art. 8

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Comma 1

Immissione sul mercato e messa in servizio dei componenti di sicurezza

Comma 2

Fatto salvo l'articolo 9, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente decreto sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.


I componenti di sicurezza di cui al comma 1 non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.


I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti che, in caso di corretta installazione e manutenzione, nonche' di esercizio conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone e dei beni.


Art. 9

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Comma 1

Dichiarazione di conformita' e marcatura «CE»
dei componenti di sicurezza


I componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1, se sono muniti della marcatura «CE» di conformita' di cui all'articolo 20 e della dichiarazione «CE» di conformita' di cui all'allegato IV.


Prima di essere immesso sul mercato, il costruttore o il suo rappresentante deve sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformita' ai sensi dell'allegato V, apporre sul componente di sicurezza la marcatura «CE» di conformita' di cui all'articolo 20 e redigere la dichiarazione «CE» di conformita' ai sensi dell'allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE.


La procedura di valutazione della conformita' di un componente di sicurezza e' svolta su richiesta del costruttore o del suo rappresentante dall'organismo notificato di cui all'articolo 15.


Se disposizioni comunitarie o nazionali di recepimento di direttive comunitarie prevedono l'apposizione al componente di sicurezza della marcatura «CE» di conformita' per aspetti diversi da quelli previsti dal presente decreto, l'apposizione della medesima al componente di sicurezza ai sensi del presente decreto indica che lo stesso e' anche conforme alle suddette disposizioni.


Qualora il costruttore o il suo rappresentante non vi abbiano provveduto, agli obblighi previsti dai commi 2 e 3 e' tenuto chiunque immette sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi e' tenuto chiunque costruisce i componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.


Art. 10

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Comma 1

Immissione sul mercato dei sottosistemi

Comma 2

Fatto salvo l'articolo 11, i sottosistemi di cui all'allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.


I sottosistemi di cui all'allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.


Art. 11

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Comma 1

Dichiarazione di conformita' dei sottosistemi

Comma 2

I sottosistemi indicati all'allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all'articolo 5, comma 1, se muniti della dichiarazione «CE» di conformita' prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al comma 3.


Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato di cui all'articolo 15 effettua la procedura di esame «CE» del sottosistema di cui all'allegato VII.


L'organismo notificato rilascia l'attestato di esame «CE» ai sensi dell'allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformita' dei componenti di sicurezza, nonche' gli elementi relativi alle condizioni, ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione.


Il costruttore o il suo rappresentante o chi immette sul mercato il sottosistema redige la dichiarazione «CE» di conformita' di cui all'allegato VI sulla base dell'attestato dell'esame «CE» rilasciato dall'organismo notificato ai sensi del comma 3.


Art. 12

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Comma 1

Impianti

Comma 2

Ferme restando le disposizioni del presente decreto, le procedure di rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza e di approvazione dei progetti, nonche' le procedure di autorizzazione alla costruzione, al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura all'esercizio ed al mantenimento in servizio degli impianti sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti.


L'amministrazione competente, se ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenta caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, stabilisce, sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regio decreto del 17 gennaio 1926, n. 177, particolari condizioni agli effetti del presente decreto per la costruzione, l'esercizio e il mantenimento in servizio dell'impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea.


Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernenti le particolari condizioni e le relative motivazioni da esse stabilite.


Il committente o il suo rappresentante consegna all'amministrazione competente, oltre all'analisi di sicurezza e alla relativa relazione di cui all'articolo 6, comma 2, le dichiarazioni «CE» di conformita' e la relativa documentazione tecnica dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I; copia di detti documenti e' altresi' consegnata dal committente o dal suo rappresentante all'esercente dell'impianto che la conserva presso l'impianto medesimo.


Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ai fitti della sicurezza, nonche' di tenuta delle prescritte registrazioni, fatte salve le disposizioni previste dal presente decreto.


Art. 13

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Comma 1

Misure di salvaguardia

Comma 2

L'amministrazione competente adotta provvedimenti provvisori per limitare le condizioni di impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza pur recante la marcatura «CE» di conformita' di cui all'articolo 20, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema pur corredato della dichiarazione «CE» di conformita' di cui all'articolo 11 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni.


Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui provvedimenti di cui al comma 1 da essi adottati.


L'amministrazione competente adotta nei casi di cui al comma 1 provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa. A tale fine, per i provvedimenti di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua conformi comunicazioni ricevute dalla Commissione europea alle altre amministrazioni competenti.


Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 18, se un componente di sicurezza corredato della marcatura «CE» di conformita' o un sottosistema corredato della dichiarazione «CE» di conformita' risulta non conforme, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, adotta i provvedimenti necessari per il ritiro dal mercato del componente di sicurezza o del sottosistema a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione sul mercato o della messa in servizio dei componenti e dei sottosistemi, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.


Art. 14

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Comma 1

Misure cautelative

Comma 2

Se l'amministrazione competente constata che un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione per gli aspetti previsti dal presente decreto mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone o dei beni, adotta i provvedimenti necessari per limitarne o vietarne l'esercizio.


Art. 15

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Comma 1

Organismi notificati

Comma 2

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono fissati i requisiti che devono rispettare gli organismi per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 9 e di esame «CE» di cui all'articolo 11; fra tali requisiti sono compresi quelli indicati nell'allegato VIII. Con lo stesso decreto e' disciplinato il procedimento di autorizzazione.
Fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, i requisiti e le prescrizioni procedurali sono fissati rispettivamente negli allegati VIII e X.


Ai fini dell'autorizzazione, gli organismi che rispettano i requisiti di cui al comma 1 inoltrano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa istruttoria e, sentito il Ministero delle attivita' produttive, al rilascio dell'autorizzazione; si considerano rispettati i requisiti di cui al comma 1 se gli organismi soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle pertinenti norme europee armonizzate.


L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda: decorso tale termine l'autorizzazione si intende rifiutata.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati e i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 9 e 11, nonche' ogni successiva variazione.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica agli organismi autorizzati il numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea e cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi notificati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea, e degli aggiornamenti relativi.


Art. 16

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Comma 1

Attivita' di vigilanza sugli organismi notificati

Comma 2

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, e sull'attivita' degli organismi notificati, adottando idonei provvedimenti ispettivi di propria iniziativa, su segnalazione delle altre amministrazioni competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), su richiesta dei soggetti esercenti gli impianti o utilizzatori dei componenti o dei sottosistemi, o mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate, informandone il Ministero delle attivita' produttive.


L'organismo notificato fornisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni e i documenti pertinenti, necessari per verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1.


Art. 17

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Comma 1

Compiti dell'organismo notificato

Comma 2

Se un organismo notificato constata che i requisiti pertinenti previsti dal presente decreto non sono stati o non sono piu' soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalita', a meno che la conformita' a tali requisiti non sia assicurata mediante l'applicazione di appropriate misure correttive da parte del costruttore o del suo rappresentante.


L'organismo notificato comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre amministrazioni competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), tutte le informazioni sui certificati sospesi, ritirati o sottoposti a limitazioni e sui certificati rilasciati o rifiutati; esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti.


Art. 18

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Comma 1

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Comma 2

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, se constata, anche a seguito delle verifiche ed accertamenti di cui all'articolo 16, comma 1, che un organismo notificato non rispetta piu' i requisiti di cui all'articolo 15, comma 1. L'autorizzazione e', inoltre, revocata nel caso in cui si constata che l'organismo notificato abbia piu' volte rilasciato nel periodo di vigenza dell'autorizzazione certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, previa contestazione all'organismo notificato dei relativi motivi, se constata che l'organismo notificato non svolge efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti, e fissa un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. Si prescinde dalla contestazione preliminare se la sospensione e' giustificata da motivi di grave rischio per la sicurezza e la salute.


Nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 all'organismo notificato interessato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, indicandone le motivazioni.


Art. 19

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Comma 1

Rinnovo

Comma 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, ha durata triennale e puo' essere rinnovata.


Per ottenere il rinnovo di cui al comma 1, l'organismo notificato presenta domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'autorizzazione.


La domanda di rinnovo segue la procedura prevista all'articolo 15 perla prima autorizzazione.


Art. 20

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Comma 1

Marcatura «CE» di conformita'


La marcatura «CE» di conformita' e' costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato IX; essa a' apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se cio' non e' possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente, ed e' corredata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale e' stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, comma 3.


E' vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformita'. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilita' della marcatura «CE» di conformita'.


Art. 21

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Comma 1

lndebita apposizione della marcatura CE

Comma 2

Fatti salvi gli articoli 1, 2, 13 e 18, qualora l'amministrazione competente accerta l'apposizione della marcatura «CE» di conformita' in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, ingiunge al costruttore o al suo rappresentante di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di fare cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nel caso di persistenza dell'infrazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, adotta i provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a disporne il ritiro dal mercato a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell'immissione sul mercato, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.


Art. 22

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Alla procedura di valutazione della conformita' del componente di sicurezza di cui all'articolo 9, a quella di esame «CE» dei sottosistemi di cui all'articolo 11, alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati di cui all'articolo 15 ed al rinnovo della stessa ai sensi dell'art. 19, alla vigilanza sugli organismi prevista dall'articolo 16, nonche' all'effettuazione dei controlli sui componenti di sicurezza e sui sottosistemi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.


Art. 23

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Qualsiasi decisione adottata in applicazione del presente decreto che limiti l'impiego dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o la loro immissione sul mercato deve essere motivata. Essa e' notificata ai soggetti interessati con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione vigente e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.


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In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva n. 2000/9/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.