Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, se constata, anche a seguito delle verifiche ed accertamenti di cui all'articolo 16, comma 1, che un organismo notificato non rispetta piu' i requisiti di cui all'articolo 15, comma 1. L'autorizzazione e', inoltre, revocata nel caso in cui si constata che l'organismo notificato abbia piu' volte rilasciato nel periodo di vigenza dell'autorizzazione certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2, previa contestazione all'organismo notificato dei relativi motivi, se constata che l'organismo notificato non svolge efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti, e fissa un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. Si prescinde dalla contestazione preliminare se la sospensione e' giustificata da motivi di grave rischio per la sicurezza e la salute.
Nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attivita' produttive, revoca l'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 all'organismo notificato interessato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, indicandone le motivazioni.