Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».
Dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 32 e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.».
Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.
Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:
a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non e' previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;
b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;
c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;
e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, e' responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».
L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:
«Art. 157.
Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresi' tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresi' effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».