Nelle controversie non ancora definite per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita in dipendenza di successioni apertesi e di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, ovvero da scritture private registrate entro lo stesso termine, e' data facolta' alla Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.
La facolta' puo' essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, per l'esercizio della facolta' di abbuono, e' prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto."