Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità ed urgenza di prorogare le agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891,
Relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi e sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui al predetto art. 6 si applicano ai titoli aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e semprechè essi non siano emessi in connessione a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.
((è prorogato al 30 settembre 1982))
.
Relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi e sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui al predetto art. 6 si applicano ai titoli aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e semprechè essi non siano emessi in connessione a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.
Art. 2
#Comma 1
Nell'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
(("entro il 30 settembre 1982 "))
.
Art. 2-bis
#Comma 1
((A decorrere dal 1 ottobre 1982 il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
"Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 10 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.".
Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1 ottobre 1982 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data della emissione.))
"Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 10 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.".
Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1 ottobre 1982 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data della emissione.))
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 28 settembre 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - FORMICA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 14
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 14