Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), valutati in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto indicato al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.