Testo vigente
Preambolo
La camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
Il decreto-legge 23 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione, è convertito in legge con la seguente modificazione:
Comma 3
All'articolo 1, le parole "16 agosto 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1982".
((1))
Comma 4
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 5
Data a Roma, addì 25 settembre 1981
Comma 6
PERTINI
Comma 7
SPADOLINI - NICOLAZZI
Comma 8
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Comma 9
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in
G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della presente legge.
G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della presente legge.