DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

Numero 541 Anno 1999 GU 12.02.2000 Codice 000G0049

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-18;541

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da pesca marittime di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri, sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica l'allegato al protocollo di Torremolinos, che battono bandiera italiana e sono comunque iscritte nei registri nazionali, oppure operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, oppure sbarcano le catture nei porti italiani.


Le unita' da diporto che praticano la pesca a fini non commerciali sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.


Sono fatte salve le vigenti disposizioni che disciplinano la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro sulle navi da pesca.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Le disposizioni di cui all'allegato del protocollo di Torremolinos si applicano alle navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, a meno che l'allegato I del presente decreto non disponga altrimenti.


Le navi da pesca esistenti soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato del protocollo di Torremolinos entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


I requisiti di cui ai capitoli IV, V, VII e IX dell'allegato del protocollo di Torremolinos previsti per le navi di lunghezza uguale o superiore a 45 metri sono applicati anche alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, a meno che l'allegato II del presente decreto non disponga altrimenti.


Le navi da pesca che operano nelle aree particolari indicate nell'allegato III del presente decreto, devono soddisfare le disposizioni applicabili alle aree in questione, secondo quanto stabilito nell'allegato stesso.


Tutte le navi da pesca devono soddisfare i requisiti di sicurezza specifici stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.


Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di pesca nelle acque nazionali, le navi da pesca battenti la bandiera di un Paese terzo non possono operare nelle acque interne o nel mare territoriale italiano o sbarcare catture in un porto nazionale, a meno che le amministrazioni dei rispettivi Stati di bandiera certifichino che esse soddisfano i requisiti di cui al presente decreto


L'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme ai requisiti ivi contenuti ed installato a bordo di una nave da pesca a norma del presente decreto, e' ritenuto automaticamente conforme alle disposizioni di quest'ultimo, a prescindere dal fatto che queste prevedano che esso debba essere approvato o sottoposto a prove che soddisfino l'amministrazione.


Art. 5

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Comma 1

Norme di progettazione, costruzione e manutenzione

Comma 2

Le norme di progettazione, costruzione e manutenzione dello scafo, delle macchine principali e ausiliarie e degli impianti elettrici e automatici di una nave da pesca sono quelle in vigore alla data della sua costruzione, specificate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.


Art. 6

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Comma 1

Certificato

Comma 2

L'Autorita' marittima rilascia il certificato per le navi da pesca a cui si applica il presente decreto secondo il modello di cui all'allegato V al decreto stesso.


L'Autorita' marittima provvede ad annotare sul certificato in quale area geografica la nave da pesca e' abilitata ad operare.


Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, nonche' il certificato di cui al capitolo I, regola 7, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.


Il certificato puo' essere prorogato, con le modalita' di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 1962, n. 616 ed al capitolo I, regola 11, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.


Nei porti di Paesi membri dell'Unione europea, il certificato puo' essere rilasciato dalle autorita' locali in nome e per conto dello Stato italiano, a richiesta dell'autorita' consolare, dopo aver sottoposto a visita la nave da pesca ed averla riscontrata conforme alle disposizioni del presente decreto. In questo caso il certificato riporta l'indicazione che lo stesso e' stato rilasciato a richiesta dello Stato italiano. L'Autorita' locale invia, tramite quella consolare, una copia del certificato e del verbale di visita all'amministrazione.


Art. 7

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Comma 1

V i s i t e

Comma 2

1. Le navi da pesca, a cui si applica il presente decreto, sono soggette alle visite previste dal capitolo I, regola 6, dell'allegato del protocollo di Torremolinos.
2. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale, mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dal certificato in vigore.
3. Le visite sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e al Titolo II - Capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.


Art. 8

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Comma 1

Controlli

Comma 2

Le navi da pesca che operano nelle acque interne o nel mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei porti nazionali e che non battono bandiera italiana, sono soggette al controllo delle locali autorita' marittime per verificare che soddisfino le norme del presente decreto.


Agli stessi fini, le navi da pesca che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, e che battono la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea sono soggette, quando si trovano nei porti nazionali, al controllo delle autorita' marittime locali.


Le navi da pesca che battono la bandiera di uno Stato terzo e che non operano nelle acque interne o nel mare territoriale italiano, ne' sbarcano le loro catture nei porti nazionali, ma si trovino in tali porti, sono soggette al controllo delle autorita' marittime locali per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del protocollo di Torremolinos, subordinatamente all'entrata in vigore dello stesso.


Il controllo di cui ai commi 1, 2 e 3 e' effettuato a norma dell'art. 4 del protocollo di Torremolinos.


Art. 9

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Comma 1

Modifiche tecniche

Comma 2

Eventuali modifiche alle norme tecniche allegate al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.


Art. 10

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Comma 1

Spese per le visite ed il rilascio del certificato

Comma 2

Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 e quelle per le visite di cui all'art. 7 sono a carico dell'armatore sulla basedel costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed aggiornate almeno ogni due anni.


Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le modalita' di versamento di cui al comma 1.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni finali