Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
LEGGE
Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della categoria cannonieri, specialita' "montatori artificieri".
urn:nir:stato:legge:1950-06-09;519
Stai consultando il testo vigente del provvedimento.
Art. 1
#Comma 1