All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro contro la falsificazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.