DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 780/1972 - Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale.

Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale.

Numero 780 Anno 1972 GU 18.12.1972 Codice 072U0780

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-11;780

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti o impianti, situati nel territorio della Sardegna, delle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori di detto territorio, spetta alla regione limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti o impianti.
Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nel territorio della Sardegna e stabilimenti e impianti fuori di detto territorio, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti e impianti predetti spetta per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti o impianti. L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti della sede centrale e degli stabilimenti o impianti situati nel territorio della regione spetta alla regione medesima limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.