Le disposizioni del presente decreto si applicano, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti, ai servizi di assistenza a terra individuati in allegato A, prestati negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Ente di gestione
Comma 2
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale siano di competenza di enti distinti, ognuno di essi e' considerato come facente parte dell'ente di gestione.
Qualora un unico ente di gestione gestisca diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale e' considerato separatamente.
L'ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione.
Art. 4
#Comma 1
Accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra
Comma 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti il 1 aprile o il 1 ottobre dell'anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri od a 50 mila tonnellate di merci, e' riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13.
L'E.N.A.C., per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo spazio disponibile nell'aeroporto, puo' limitare il numero dei prestatori per le categorie di servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile. In ogni caso il numero dei prestatori non puo' essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione. E' comunque garantita a tutti gli utenti, indipendentemente dalle parti di aeroporto a loro assegnate, l'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra.
A decorrere dal 1 gennaio 2001, almeno uno dei prestatori non deve essere controllato direttamente o indirettamente ne' dall'ente di gestione, ne' da un vettore che abbia trasportato piu' del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori, ne' da un ente che controlla o che e' controllato direttamente o indirettamente dall'ente di gestione o dal vettore interessati.
La richiesta, sulla base della normativa comunitaria, di eventuale differimento dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 e' formulata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'E.N.A.C.
Art. 5
#Comma 1
Autoassistenza
Comma 2
Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 e nei casi di limitazione all'accesso di cui all'articolo 12, comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' consentita, in tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, l'effettuazione dei servizi aeroportuali a terra da parte del vettore in regime di autoassistenza.
Negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 1 milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merce, l'E.N.A.C., nel rispetto dei criteri di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, su richiesta dell'ente di gestione, puo' limitare, per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo spazio disponibile in aeroporto, il numero dei soggetti autorizzati all'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di servizi dell'assistenza bagagli, dell'assistenza operazioni in pista, dell'assistenza carburante, dell'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, garantendone l'effettuazione da parte di almeno due richiedenti.
Negli aeroporti con traffico annuale inferiore a un milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merci, l'E.N.A.C. puo' escludere, nel rispetto dei criteri e con le modalita' di cui al comma 2, dal regime di autoassistenza i servizi elencati al medesimo comma 2.
Art. 6
#Comma 1
Estensione
Comma 2
Fatto salvo quanto stabilito negli articoli 4 e 5, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2001 ad ogni aeroporto aperto al traffico commerciale avente un traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci.
Art. 7
#Comma 1
Separazione delle attivita'
Comma 2
L'ente di gestione, il vettore e il prestatore, che forniscono servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile tra le attivita' legate alla fornitura di tali servizi e le altre attivita' da loro esercitate.
La separazione contabile relativa alle attivita' di cui al comma 1 e' certificata secondo la legislazione vigente. Il certificatore, in particolare, verifica l'assenza di flussi finanziari tra l'attivita' di assistenza a terra e le altre attivita' esercitate dall'ente di gestione.
Art. 8
#Comma 1
Comitato degli utenti
Comma 2
Per ciascun aeroporto, l'ente di gestione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il comitato degli utenti al quale ha diritto di partecipare ogni vettore che utilizza i servizi dell'aeroporto, direttamente o tramite organizzazioni rappresentative.
L'ente di gestione stabilisce una procedura di consultazione almeno annuale con il comitato degli utenti di cui al comma 1 e con i soggetti prestatori di servizi per la corretta attuazione del presente decreto, per la determinazione dei prezzi massimi delle categorie di servizi che sono oggetto di eventuale limitazione disposta a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), per l'organizzazione della fornitura dei servizi stessi e per la determinazione dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture di cui all'articolo 9.
Art. 9
#Comma 1
Infrastrutture centralizzate
Comma 2
L'E.N.A.C., sentito l'ente di gestione e il comitato degli utenti, riserva la gestione delle infrastrutture centralizzate, tra quelle elencate a titolo esemplificativo nell'allegato B, all'ente di gestione medesimo che ne assicura la gestione in via esclusiva, qualora la loro complessita', costo o impatto ambientale non ne consentono la suddivisione o duplicazione, rendendone eventualmente obbligatorio l'impiego da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, avvalendosi dell'E.N.A.C., vigila affinche' la gestione delle infrastrutture centralizzate si svolga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori che garantiscano l'accesso dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza.
Art. 11
#Comma 1
Procedure di selezione
Comma 2
Per l'individuazione dei prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso e' sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all'articolo 12, comma 1, l'ente di gestione indice una gara d'appalto ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, aperta a tutti i prestatori interessati ((selezionati per un periodo di durata massima di sette anni)) e che preveda, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche, stabiliti previa consultazione del comitato degli utenti.
Al riguardo il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., dispone, ove necessario, obblighi di servizio pubblico per gli aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo, informandone la Commissione europea. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, previa approvazione della Commissione europea, ove necessario, puo' estendere, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., un obbligo di servizio pubblico ad un aeroporto ubicato in una regione insulare avente un volume di traffico non inferiore a 100.000 passeggeri all'anno, dandone notizia nel bando di gara.
Art. 12
#Comma 1
Limitazioni all'accesso
Comma 2
Le limitazioni di cui al comma 1, complete dei relativi piani di intervento, sono comunicate al Ministero dei trasporti e della navigazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla notificazione delle limitazioni medesime alla Commissione europea almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, per l'approvazione e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Art. 14
#Comma 1
(( (Protezione sociale). ))
((
Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione)).
Art. 15
#Comma 1
Tutela dell'ambiente
Comma 2
In relazione all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, adotta le misure, anche di carattere generale, idonee a garantire la tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 16
#Comma 1
Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari
Comma 2
Fatti salvi gli impegni internazionali dell'Italia, l'applicazione del presente decreto e' estesa, in regime di reciprocita', ai prestatori di servizi di assistenza a terra e ai vettori che effettuano l'autoassistenza appartenenti a Paesi non comunitari.
In caso di accertata mancanza delle condizioni di reciprocita' con un Paese non comunitario, L'ENAC puo' esercitare il potere di sospensione o esclusione del prestatore dall'esercizio dei servizi di assistenza a terra, dandone comunicazione alla Commissione europea.
Art. 17
#Comma 1
Adempimenti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' dell'E.N.A.C.
Comma 2
Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica, entro il 1 luglio di ogni anno, alla Commissione europea l'elenco degli aeroporti soggetti alla disciplina del presente decreto.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione invia alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2001, una relazione informativa sullo stato di applicazione del presente decreto ed eventuali proposte di revisione della direttiva 96/67/CE.
L'E.N.A.C. vigila sul rispetto degli adempimenti derivanti dal presente decreto ed invia ogni sei mesi al Ministero dei trasporti e della navigazione una relazione sull'attivita' svolta e i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto.
Art. 18
#Comma 1
Esclusione
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto dirette a disciplinare categorie di servizi di assistenza a terra che si riferiscono esclusivamente ai passeggeri non si applicano agli aeroporti nei quali, pur essendo state raggiunte le soglie del traffico merci di cui agli articoli 4 e 5, non sono state invece raggiunte le soglie del traffico passeggeri parimenti previste negli articoli 4 e 5.
Art. 19
#Comma 1
Tariffe
Comma 2
Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'E.N.A.C., in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316.
Art. 20
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29))
Art. 21
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.