Gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La direttiva CEE n. 93/102 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del 25
novembre 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 14 del 21 febbraio 1994, 2a serie
speciale.
- La direttiva CEE n. 79/112 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 33 dell'8
febbraio 1979.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- Il comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 109/1992 prevede
che: "Le disposizioni del presente decreto possono essere
modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie
in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
della sanita'".
- Per le direttive CEE numeri 79/112 e 93/102 si veda in
nota al titolo.
- La direttiva CEE n. 95/42 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 182 del 2
agosto 1995 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 4 del 15 gennaio 1996, 2a serie
speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica allegati
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E' consentito utilizzare, dopo tale data, etichette non conformi agli allegati di cui all'art. 1, purche' conformi alle precedenti norme, fino al 31 dicembre 1996. La vendita dei prodotti cosi' etichettati e' consentita fino al loro completo smaltimento.